Regolamento del Consiglio parrocchiale di affari ecconomici. Roma
Vicariato di Roma
21 settembre 1985
Rivista diocesana di Roma, 1985, pp. 978-980
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Visti i canoni 29, 537 e 1276 del Codice di diritto canonico con il presente Nostro decreto
generale approviamo il seguente
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Art. 1.– Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia (qui di seguito più
brevemente denominato «C.P.A.E.»), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice
di Diritto Canonico, è l’organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della
parrocchia.
Art. 2.– Fini
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:
a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando
le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di
copertura;
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa
documentazione, il rendiconto consuntivo;
c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione
prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei
relativi atti e documenti presso il Vicariato di Roma (can. 1284, § 2, n. 9) e la ordinata
archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Art. 3.– Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali
e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in
sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità
morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con
spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere
comunicati al Vicariato di Roma almeno quindici giorni prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni con decorrenza dal 1º ottobre 1985 e il loro
mandato può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e
documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile dal Vicariato di Roma.
Art. 4.– Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti dei Parroco fino al quarto
grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la
Parrocchia.
Art. 5.– Compiti del Presidente
Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle riunioni;
d) la designazione del Segretario.
Art. 6.– Compiti del Consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la
collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in
conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non
se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per
l’amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi
giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can.
532.
Art. 7.– Riunioni del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo
ritenga opportuno o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del
Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente,
anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene
opportuno fare.
Art. 8.– Vacanza di seggi nel Consiglio
Nei casi di morte, di dimissioni di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del
C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni a nominare i sostituti. I consiglieri così
nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono
essere confermanti alla successiva scadenza.
Art. 9.– Esercizio
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio
consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al
Vescovo diocesano.
Art. 10.– Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità
parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287),
indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la
realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.
Art. 11.– Validità delle sedute e verbalizzazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei
Consiglieri.
I verbali del Consiglio redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del
Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta
successiva.
Art. 12.– Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto
canonico.
Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico del Laterano il 21 settembre 1985.
Natalino Zagotto
Canc.
Ugo Card. Poletti
Vic. Generale
NOTE:
Testo ufficiale italiano.
Fonti principali di riferimento: cann. 48, 95-94, 537 CIC (promulgazione del regolamento dei consigli
parrocchiali di affari economici) Ë art. 1 [98], can. 537 CIC (natura dell’istituto) Ë art. 2 [98], cann. 520,
1284 § 2, 9º CIC (obiettivi dell’istituto: vedi però can. 532 CIC) Ë art. 3 [98], art. 5 § 3 [96] (presidenza
dell’istituto) Ë art. 3 [98], can 149 CIC, art. 5 § 2 [96], (composizione, requisiti e durata in carica) Ë art.
3 [98] (stabilità e revoca: vedi can. 494 § 2 CIC) Ë art. 4 [98] (proibizioni: vedi can. 492 § 3 CIC) Ë art.
5 [98] (compiti del presidente) Ë art. 6 [98], can. 212 § 3 CIC (compiti del consiglio: vedi però can. 532
CIC) Ë art. 7 [98] (riunioni) Ë art. 8 [98] (sostituzione delle vacanti) Ë art. 9 [98], art. 6 [77] (esercizio
finanziario) Ë art. [98] (informazioni) Ë art. 11 [98] (quorum e verbalizzazione).
Testo: lo stesso che per il documento precedente.
Bibliografia: A. BORRAS, La parrocchia, Bologna 1997, pp. 227 ss.; A.S.SÁNCHEZ-GIL, Comentario
al can. 537, in ComEx II/2, pp. 1287 ss.; F. COCCOPALMERIO, De paroecia, Roma, 1991, pp. 201
ss.; A. DE ANGELIS, I consigli per gli affari economici: statuti e indicazioni applicative, in “Monitor
Ecclesiasticus”, 111, 1986, pp. 57 ss.; V. DE PAOLIS, Il consiglio per gli affari ecconomici ed i beni
patrimoniali della parrocchia, in “La parrocchia”, Città del Vaticano 1997, pp. 267 ss.; R. PAGÉ, Les
Églises particulières, II. Montreal 1989, pp. 131 ss.; J.-CL., PÉRISSET, La synodalit au niveau
paroissial, in La participation au gouvernement dans l’Église. Actes du VII congrès international de
Droit canonique, Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, in “L’Année canonique”, hors série, vol. II, p.
812.
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